IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 1, commi da 549 a 561,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, e, in particolare, il comma 558; 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
  Visto l'articolo 13, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1; 
  Dato atto della ricognizione delle  amministrazioni  pubbliche  che
operano  nel  settore  della  meteorologia  e  climatologia  e  della
preliminare  ricognizione  delle   risorse   umane,   finanziarie   e
strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e  climatologia
da parte delle pubbliche amministrazioni, effettuata dal Comitato  di
indirizzo per la meteorologia e la climatologia; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 aprile 2019; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano, nella riunione del 30 maggio 2019; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, 24
settembre  2020,   di   approvazione   dello   Statuto   dell'Agenzia
«ItaliaMeteo»; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 25 luglio e  del
24 ottobre 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 5 ottobre 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri
per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, ai  sensi  dell'articolo  1,
commi  da  549  a  561,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.   205,
l'organizzazione  dell'Agenzia  nazionale  per  la   meteorologia   e
climatologia «ItaliaMeteo», di seguito  «Agenzia»,  per  svolgere  in
modo unitario, a livello nazionale, i compiti affidati  dalla  legge,
le misure di coordinamento della gestione delle attivita' in  materia
di meteorologia  e  climatologia,  attraverso  la  confluenza  presso
ItaliaMeteo delle risorse finalizzate allo scopo, ovvero  la  stipula
di apposite convenzioni a carattere volontario, anche  attraverso  la
definizione da parte dell'Agenzia di standard  di  qualita'  uniformi
ottimali per le reti osservative. 
 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 17, comma 2 della legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, Supplemento ordinario. 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              - Si riportano i commi da 549  a  561  della  legge  27
          dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2018-2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  29
          dicembre 2017, n. 302, Supplemento ordinario: 
              «549.  Per   rafforzare   e   razionalizzare   l'azione
          nazionale  nei   settori   della   meteorologia   e   della
          climatologia, potenziando la competitivita' italiana  e  la
          strategia  nazionale  in  materia,  e  per  assicurare   la
          rappresentanza unitaria nelle organizzazioni internazionali
          di settore, con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, da emanare entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  e'  costituito  il
          Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia.
          Il Comitato e' composto da tredici esperti del settore,  di
          cui  uno  designato  dal  Capo   del   Dipartimento   della
          protezione  civile  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
          ministri, uno dal Ministero della difesa, uno dal Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, uno  dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari
          e forestali, uno dal Ministero  dello  sviluppo  economico,
          uno dal Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
          del turismo e sei in rappresentanza delle regioni  e  delle
          province autonome di Trento e di Bolzano,  designati  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano.  Il
          Comitato  assicura   la   rappresentanza   dell'Italia   al
          Consiglio   del   Centro   europeo   per   le    previsioni
          meteorologiche  a  medio  termine  per   il   tramite   dei
          componenti designati  dal  Ministero  della  difesa  e  dal
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca. 
              550.  Il  Comitato  opera  presso  la  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, che ne assicura  il  funzionamento,
          avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e  strumentali
          disponibili a legislazione vigente. Con il decreto  di  cui
          al comma 549 e' individuato il coordinatore  del  Comitato.
          Per la partecipazione al Comitato,  al  coordinatore  e  ai
          membri del  Comitato  non  spettano  compensi,  gettoni  di
          presenza o emolumenti comunque denominati. 
              551. Per lo svolgimento delle funzioni  e  dei  compiti
          conoscitivi,  tecnico-scientifici  e   di   responsabilita'
          operativa nel  campo  della  meteorologia  e  climatologia,
          fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per
          gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale,
          e' istituita l'Agenzia  nazionale  per  la  meteorologia  e
          climatologia denominata "ItaliaMeteo", con sede centrale in
          Bologna, con i seguenti compiti: 
                a)   elaborazione,    sviluppo,    realizzazione    e
          distribuzione di prodotti e servizi per la  previsione,  la
          valutazione,   il   monitoraggio    e    la    sorveglianza
          meteorologica  e   meteo-marina,   l'omogeneizzazione   dei
          linguaggi e dei contenuti, anche ai fini  di  una  efficace
          informazione alla popolazione; 
                b) approfondimento della conoscenza anche  attraverso
          la promozione di specifiche attivita' di ricerca e sviluppo
          applicate nel campo delle  previsioni  globali  e  ad  area
          limitata del sistema terra; 
                c)  realizzazione,  sviluppo  e  gestione   di   reti
          convenzionali e non, sistemi  e  piattaforme  di  interesse
          nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per  le
          telecomunicazioni     e      per      la      condivisione,
          l'interoperabilita'   e   l'interscambio    di    dati    e
          informazioni; 
                d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti
          e servizi climatici; 
                e)  comunicazione,   informazione,   divulgazione   e
          formazione, anche post-universitaria; 
                f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi,
          anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia
          di meteorologia e climatologia; 
                g)  promozione  di  attivita'  di  partenariato   con
          soggetti privati. 
              552. ItaliaMeteo svolge le attivita' di  cui  al  comma
          551 anche in raccordo con le  regioni  e  con  le  province
          autonome di  Trento  e  di  Bolzano  secondo  le  modalita'
          definite con le convenzioni di cui al comma 558. 
              553. La dotazione organica di  ItaliaMeteo  di  cui  al
          comma 552 e' determinata nel limite massimo  di  52  unita'
          complessive, di cui quattro dirigenti, da definire  con  il
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
          comma 557. 
              554. Alla copertura  dell'organico  di  ItaliaMeteo  si
          provvede: a) mediante le procedure di mobilita' di  cui  al
          capo III del titolo II del  decreto  legislativo  30  marzo
          2001, n. 165; b) a regime, mediante le ordinarie  forme  di
          procedure selettive pubbliche ai  sensi  dell'art.  35  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti delle
          facolta' assunzionali previste dalla legislazione  vigente.
          L'Agenzia si avvale  altresi',  nei  limiti  delle  risorse
          disponibili, di un numero massimo di 30 unita' di personale
          scientifico specializzato nel  settore  della  meteorologia
          attraverso il  conferimento  di  incarichi  individuali  di
          lavoro autonomo ai sensi dell'art. 7, comma 6, del  decreto
          legislativo n. 165 del 2001. 
              555.  Al  personale  di  ItaliaMeteo  si  applicano  le
          disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
          ed il contratto collettivo delle funzioni centrali. 
              556.  Nei  limiti  delle  disponibilita'  del   proprio
          organico,   ItaliaMeteo   puo'   avvalersi   di   personale
          proveniente da amministrazioni pubbliche, ad esclusione del
          personale scolastico, da collocare in posizione di comando,
          ai sensi dell'art. 17, comma  14,  della  legge  15  maggio
          1997, n. 127. 
              557. Lo  statuto  di  ItaliaMeteo  e'  predisposto  dal
          Comitato di cui al comma 549, nel rispetto degli articoli 8
          e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  ed  e'
          approvato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  acquisita  l'intesa  in   sede   di   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.   L'Agenzia
          ItaliaMeteo e' sottoposta  ai  poteri  di  indirizzo  e  di
          vigilanza  del  Comitato  che  formula   le   linee   guida
          strategiche  per  ItaliaMeteo.  Il  predetto  decreto   del
          Presidente del Consiglio dei ministri individua,  altresi',
          i compiti di vigilanza che, per  specifiche  attivita',  il
          Comitato  puo'  delegare  ad  una  o  piu'  amministrazioni
          statali, anche congiuntamente.  Lo  statuto  individua  gli
          organi dell'Agenzia e la dotazione organica  ai  sensi  del
          comma 553 e definisce le  modalita'  di  svolgimento  delle
          funzioni di  vigilanza.  La  presidenza  del  collegio  dei
          revisori  di  ItaliaMeteo  deve  essere  affidata   ad   un
          rappresentante del Ministero dell'economia e finanze. 
              558. Con decreto del  Presidente  della  Repubblica  ai
          sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  e'  adottato  il  regolamento   di
          organizzazione   dell'Agenzia   e,   a   seguito   di   una
          ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
          attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da
          parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure
          volte ad agevolare il coordinamento  della  gestione  della
          materia, attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo  delle
          risorse  sopra  citate  ovvero  attraverso  la  stipula  di
          apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e
          i  soggetti  interessati,  in  particolare   le   strutture
          meteorologiche  regionali   o   i   servizi   meteorologici
          regionali del Sistema nazionale a rete  per  la  protezione
          dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per
          la definizione delle attivita' di collaborazione e  per  la
          messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia
          in modo da aumentare la competitivita' e  l'efficienza  del
          sistema meteorologico. 
              559. Per far fronte agli oneri derivanti dai  commi  da
          551 a 557 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro  per
          l'anno 2019 e 3 milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni
          2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione
          di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno  2019
          e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il
          funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca. 
              560. All'art. 3-bis, comma 2, della legge  24  febbraio
          1992,  n.  225,  le  parole:  "dal  Servizio  meteorologico
          nazionale distribuito  di  cui  al  comma  4  del  presente
          articolo," sono soppresse. Conseguentemente  sono  abrogati
          il comma 4 del medesimo art. 3-bis e l'art. 111 del decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
              561. Le disposizioni di cui ai commi da 551  a  560  si
          applicano  fatte  salve  le  competenze  riconosciute  alle
          regioni a statuto speciale  e  alle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle
          relative norme di attuazione.». 
              - Si riporta il testo egli gli artt. 8 e 9 del  decreto
          legislativo   30   luglio    1999,    n.    300    (Riforma
          dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
          legge 15 marzo 1997,  n.  59),  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203: 
              «Art. 8 (L'ordinamento). - 1. Le agenzie sono strutture
          che,   secondo   le   previsioni   del   presente   decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate da Ministeri ed enti pubblici. Esse  operano  al
          servizio delle amministrazioni  pubbliche,  comprese  anche
          quelle regionali e locali. 
              2.  Le  agenzie  hanno  piena  autonomia   nei   limiti
          stabiliti dalla legge e sono sottoposte al controllo  della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. Esse sono sottoposte ai  poteri  di
          indirizzo  e  di  vigilanza  di  un  Ministro  secondo   le
          disposizioni  del  successivo  comma  4,   e   secondo   le
          disposizioni generali dettate dagli articoli 3, comma 1,  e
          14 del decreto legislativo n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni. 
              3. L'incarico di direttore generale dell'agenzia  viene
          conferito in  conformita'  alle  disposizioni  dettate  dal
          precedente art. 5 del presente decreto per il  conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento. 
              4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
          2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei  ministri
          competenti, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti  delle  agenzie  istituite  dal  presente   decreto
          legislativo, in conformita' ai seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  definizione  delle  attribuzioni  del   direttore
          generale dell'agenzia anche  sulla  base  delle  previsioni
          contenute nel precedente art. 5 del  presente  decreto  con
          riferimento al capo del dipartimento; 
                b) attribuzione al direttore generale e ai  dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,   nonche'   della    responsabilita'    per    il
          conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto, nell'ambito, ove
          possibile,  di  massimali  di  spesa   predeterminati   dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso; 
                c) previsione di un comitato direttivo,  composto  da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in numero non  superiore  a  quattro,  con  il  compito  di
          coadiuvare  il  direttore  generale  nell'esercizio   delle
          attribuzioni ad esso conferite; 
                d) definizione dei poteri Ministeriali di  vigilanza,
          che  devono   comprendere,   comunque,   oltre   a   quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2: 
                  d1)  l'approvazione  dei  programmi  di   attivita'
          dell'agenzia e di approvazione dei  bilanci  e  rendiconti,
          secondo   modalita'   idonee   a   garantire    l'autonomia
          dell'agenzia; 
                  d2) l'emanazione  di  direttive  con  l'indicazione
          degli obiettivi da raggiungere; 
                  d3)   l'acquisizione   di   dati   e   notizie    e
          l'effettuazione di  ispezioni  per  accertare  l'osservanza
          delle prescrizioni impartite; 
                  d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere; 
                e) definizione, tramite una apposita  convenzione  da
          stipularsi  tra  il  Ministro  competente  e  il  direttore
          generale  dell'agenzia,  degli   obiettivi   specificamente
          attribuiti a questa ultima, nell'ambito della  missione  ad
          essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un  arco
          temporale determinato; dell'entita' e delle  modalita'  dei
          finanziamenti  da  accordare  all'agenzia   stessa;   delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di verifica dei  risultati  di  gestione;  delle  modalita'
          necessarie  ad  assicurare  al  Ministero   competente   la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse; 
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei limiti del fondo stanziato a  tale  scopo  in  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia  di
          autonomi  poteri  per   la   determinazione   delle   norme
          concernenti  la  propria  organizzazione  ed   il   proprio
          funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva  lettera
          l); 
                g) regolazione su base convenzionale dei rapporti  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione    tra    l'agenzia    ed    altre     pubbliche
          amministrazioni,  sulla  base  di  convenzioni  quadro   da
          deliberarsi da parte del Ministro competente; 
                h) previsione di un collegio dei  revisori,  nominato
          con  decreto  del  Ministro  competente,  composto  di  tre
          membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo  dei
          revisori dei conti o tra persone in possesso  di  specifica
          professionalita';  previsione  di  un   membro   supplente;
          attribuzione dei  relativi  compensi,  da  determinare  con
          decreto del Ministro competente di concerto con quello  del
          tesoro; 
                i) istituzione di un apposito organismo  preposto  al
          controllo di gestione ai sensi del decreto  legislativo  di
          riordino e potenziamento  dei  meccanismi  e  strumenti  di
          monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e  dei
          risultati  dell'attivita'  svolta   dalle   amministrazioni
          pubbliche; 
                l) determinazione di una organizzazione  dell'agenzia
          rispondente alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza  ed
          efficacia  dell'azione   amministrativa;   attribuzione   a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore generale dell'agenzia e  approvati  dal  Ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa, nei limiti delle disponibilita'  finanziarie,  alle
          esigenze   funzionali,   e   devoluzione   ad    atti    di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;  applicazione  dei  criteri  di   mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni; 
                m) facolta' del direttore  generale  dell'agenzia  di
          deliberare  e  proporre   all'approvazione   del   Ministro
          competente, di concerto con quello del tesoro,  regolamenti
          interni   di   contabilita'   ispirati,    ove    richiesto
          dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici,  anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica. 
              Art. 9 (Il personale e la dotazione finanziaria). -  1.
          Alla copertura  dell'organico  delle  agenzie,  nei  limiti
          determinati per ciascuna di esse dai  successivi  articoli,
          si provvede, nell'ordine: 
                a) mediante l'inquadramento del personale  trasferito
          dai Ministeri e dagli enti pubblici, di cui  al  precedente
          art. 8, comma 1; 
                b) mediante le procedure di mobilita' di cui al  capo
          III del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio  1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; 
                c)  a  regime,  mediante  le   ordinarie   forme   di
          reclutamento. 
              2. Al termine delle procedure di inquadramento  di  cui
          al precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte  le
          dotazioni organiche delle amministrazioni e degli  enti  di
          provenienza e le corrispondenti  risorse  finanziarie  sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate. 
              3. Al personale inquadrato nell'organico  dell'agenzia,
          ai  sensi  del  precedente  comma  1,   e'   mantenuto   il
          trattamento giuridico ed  economico  spettante  presso  gli
          enti, le amministrazioni e gli organismi di provenienza  al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia. 
              4.  Gli  oneri  di  funzionamento   dell'agenzia   sono
          coperti: 
                a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni, secondo  quanto  disposto  dal  precedente
          comma 2; 
                b) mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati con le  amministrazioni  per  le  prestazioni  di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione; 
                c) mediante un finanziamento annuale, nei limiti  del
          fondo  a  tale   scopo   stanziato   in   apposita   unita'
          previsionale  di  base  dello  stato  di   previsione   del
          Ministero  competente  e   suddiviso   in   tre   capitoli,
          distintamente riferiti agli oneri  di  gestione,  calcolati
          tenendo conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese  di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.». 
              -  Il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
          recante: «Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle
          dipendenze delle amministrazioni pubbliche»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  13  del   decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice  della  protezione
          civile), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  22  gennaio
          2018, n. 17: 
              «Art. 13 (Strutture operative  del  Servizio  nazionale
          della protezione civile) (articoli 1-bis, comma  3,  e  11,
          legge n. 225/1992). -  1.  Oltre  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, che opera quale  componente  fondamentale
          del  Servizio  nazionale  della  protezione  civile,   sono
          strutture operative nazionali: 
                a) le Forze armate; 
                b) le Forze di polizia; 
                c)  gli  enti  e  istituti  di  ricerca  di   rilievo
          nazionale  con  finalita'  di  protezione   civile,   anche
          organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale
          di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale  delle
          ricerche; 
                d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; 
                e) il volontariato organizzato di  protezione  civile
          iscritto  nell'elenco   nazionale   del   volontariato   di
          protezione  civile,  l'Associazione   della   Croce   rossa
          italiana  e  il  Corpo  nazionale  del  soccorso  alpino  e
          speleologico; 
                f)   il   Sistema   nazionale   per   la   protezione
          dell'ambiente; 
                g) le strutture preposte alla  gestione  dei  servizi
          meteorologici a livello nazionale; 
                g-bis) le articolazioni centrali  e  periferiche  del
          Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  per  il
          turismo appositamente organizzate  per  la  gestione  delle
          attivita'  di  messa  in  sicurezza  e   salvaguardia   del
          patrimonio culturale in  caso  di  emergenze  derivanti  da
          calamita' naturali.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dei commi da 549 a 561  dell'art.  1,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205 e' riportato nelle note alle
          premesse.